decreto del presidente della giunta regionale n. 99 del 16.04.2020

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La Regione Marche ha emanato atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative in merito alla ripresa di alcune attività di edilizia ed alla manutenzione di spazi verdi, orti e giardini.In particolare, per quanto riguarda questo Comune, sono ammesse, previa comunicazione al Prefetto:

  • le opere minori di cui al D.P.R. 380/2001 funzionali alla manutenzione delle attività economiche sospese di cui all’art. 2, comma 12, del DPCM citato come di seguito indicate: - attività edilizia libera, di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/2001; - opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all'art. 6bis del D.P.R. 380/2001;
  • la manutenzione del verde pubblico e privato, la cura e manutenzione di parchi e giardini per: edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali, manutenzione di campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d'acqua, sistemi di scolo), per la sua valenza di tutela del patrimonio arboreo e colturale al fine di prevenire fitopatie; nonché il taglio del bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità tali da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
Tutte le attività relative al presente Decreto dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro"sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali laddove applicabili.Tutte le attività che si intendono intraprendere devono essere previamente comunicate al Prefetto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 12, del DPCM 10 aprile 2020, secondo il fac-simile allegato al presente avviso.

Data:

27 Aprile 2020

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Descrizione

La Regione Marche ha emanato atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative in merito alla ripresa di alcune attività di edilizia ed alla manutenzione di spazi verdi, orti e giardini.

In particolare, per quanto riguarda questo Comune, sono ammesse, previa comunicazione al Prefetto:

  • le opere minori di cui al D.P.R. 380/2001 funzionali alla manutenzione delle attività economiche sospese di cui all’art. 2, comma 12, del DPCM citato come di seguito indicate:
    - attività edilizia libera, di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/2001;
    - opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all'art. 6bis del D.P.R. 380/2001;
  • la manutenzione del verde pubblico e privato, la cura e manutenzione di parchi e giardini per: edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali, manutenzione di campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d'acqua, sistemi di scolo), per la sua valenza di tutela del patrimonio arboreo e colturale al fine di prevenire fitopatie; nonché il taglio del bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità tali da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;

Tutte le attività relative al presente Decreto dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro"sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali laddove applicabili.

Tutte le attività che si intendono intraprendere devono essere previamente comunicate al Prefetto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 12, del DPCM 10 aprile 2020, secondo il fac-simile allegato al presente avviso.

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Ultimo aggiornamento: 06/05/2020, 09:26

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