norme sulla conduzione di cani

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PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

In nostri amici a quattro zampe possono accompagnarci quasi ovunque lungo le piacevoli passeggiate nel Parco, con l'unica accortezza di tenerli sempre guinzaglio, una norma, questa, finora vigente nell'intero territorio nazionale e che tutela anche i nostri cani da possibili aggressioni da parte dei cani da pastore e della fauna selvatica, un rischio sempre possibile negli ambienti naturali e di montagna. Non dobbiamo dimenticare, però, che, soprattutto negli ambienti più sensibili, il cane è anche un fattore di rischio nei confronti della fauna tutelata: in questi ambienti, come sotto indicato, l'accesso dei cani non è consentito. La conduzione e l'introduzione di cani all'interno del Parco può avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di detenzione e conduzione di cani e delle seguenti ulteriori norme: a. fatti salvi i successivi punti: nella zona A del Piano per il Parco1 non è consentito introdurre cani; nella zona B i cani possono essere introdotti solo se condotti al guinzaglio (vigente dal 2007); b. fatto salvo il successivo punto, lungo i percorsi ufficiali del Parco di cui al DCD n. 53/2004 e smi2, i cani possono essere introdotti, anche in zona A del piano per il parco, solo se condotti al guinzaglio (vigente dal 1/7/2013); c. non è comunque consentito introdurre cani, anche se condotti al guinzaglio, lungo i seguenti percorsi ufficiali del Parco2: E6 (dal Rifugio del Fargno al casale Ara del Re), E8 (intero percorso), E17 (da Capanna Ghezzi a Foce di Montemonaco), E15 (intero percorso) (vigente dal 1/7/2013); d. è fatto salvo l’utilizzo di cani per finalità di pubblica utilità, nonché ai fini delle attività pastorali e di raccolta dei tartufi nel rispetto delle vigenti norme. SANZIONI Ai sensi del dell’art.30, comma 2, della Legge n.394/91, il mancato rispetto della presente disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1032,00. E’ comunque fatta salva la normativa vigente, ivi compreso quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 30.

Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni (DCS n. 34/2007 e s.m.i, art. 3, c. 5). DISPOSIZIONE di cui al D.D. n. 288 del 29/05/2013 - entrata in vigore: 1/7/2013.

Data:

05 Giugno 2013

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Descrizione

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

In nostri amici a quattro zampe possono accompagnarci quasi ovunque lungo le piacevoli passeggiate nel Parco, con l'unica accortezza di tenerli sempre guinzaglio, una norma, questa, finora vigente nell'intero territorio nazionale e che tutela anche i nostri cani da possibili aggressioni da parte dei cani da pastore e della fauna selvatica, un rischio sempre possibile negli ambienti naturali e di montagna.
Non dobbiamo dimenticare, però, che, soprattutto negli ambienti più sensibili, il cane è anche un fattore di rischio nei confronti della fauna tutelata: in questi ambienti, come sotto indicato, l'accesso dei cani non è consentito.
La conduzione e l'introduzione di cani all'interno del Parco può avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di detenzione e conduzione di cani e delle seguenti ulteriori norme:
a. fatti salvi i successivi punti: nella zona A del Piano per il Parco1 non è consentito introdurre cani; nella zona B i cani possono essere introdotti solo se condotti al guinzaglio (vigente dal 2007);
b. fatto salvo il successivo punto, lungo i percorsi ufficiali del Parco di cui al DCD n. 53/2004 e smi2, i cani possono essere introdotti, anche in zona A del piano per il parco, solo se condotti al guinzaglio (vigente dal 1/7/2013);
c. non è comunque consentito introdurre cani, anche se condotti al guinzaglio, lungo i seguenti percorsi ufficiali del Parco2: E6 (dal Rifugio del Fargno al casale Ara del Re), E8 (intero percorso), E17 (da Capanna Ghezzi a Foce di Montemonaco), E15 (intero percorso) (vigente dal 1/7/2013);
d. è fatto salvo l’utilizzo di cani per finalità di pubblica utilità, nonché ai fini delle attività pastorali e di raccolta dei tartufi nel rispetto delle vigenti norme.

SANZIONI

Ai sensi del dell’art.30, comma 2, della Legge n.394/91, il mancato rispetto della presente disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1032,00. E’ comunque fatta salva la normativa vigente, ivi compreso quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 30.

Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni (DCS n. 34/2007 e s.m.i, art. 3, c. 5).
DISPOSIZIONE di cui al D.D. n. 288 del 29/05/2013 - entrata in vigore: 1/7/2013.

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Ultimo aggiornamento: 18/10/2013, 10:32

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