notizie su esenzione imu (applicata sulle seconde case) e tasi (applicata sull’abitazione principale)

Dettagli della notizia

Premesso che:

-          con ordinanza sindacale n. 110 del 28 ottobre 2016 si disponeva l’istituzione della zona rossa in tutto il territorio comunale;-          con ordinanza Sindacale n. 145 del 29 maggio 2017 si è provveduto alla riperimetrazione della zona rossa del territorio comunale.Si precisa che, ai fini dell’esenzione IMU e TASI, la riperimetrazione della zona rossa consente esclusivamente l’accesso ad alcune aree del territorio comunale ma non disciplina la valutazione di agibilità dei singoli edifici per la quale si fa rinvio alle singole ordinanze di inagibilità, alle comunicazioni di agibilità, nonché a tutte le altre norme sovraordinate emanate in materia.Si informano i contribuenti che l’Imposta Municipale propria (IMU) (di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214), e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) (di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), dovranno essere calcolate a decorrere dalla data di notifica della comunicazione di AGIBILITÀ sulla base dell’esito dei sopralluoghi FAST/AEDES effettuati dai tecnici incaricati della Regione Marche. Ove non sia ancora pervenuta la comunicazione di AGIBILITÀ l'immobile deve considerarsi esente dall'IMU fino alla data di notifica di detta comunicazione.È importante chiarire che continueranno a beneficiare dell’esenzione dell’IMU e della TASI, prevista dall’articolo 48 comma 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, i proprietari di fabbricati:-          ubicati nelle aree ricomprese nelle zone rosse (attualmente riparametrate con ordinanza Sindacale n. 145 del 29 maggio 2017) indipendentemente dall’esito del sopralluogo FAST/AEDES;-          situati al di fuori delle zone rosse, oggetto di ordinanza di inagibilità debitamente notificata a mano o tramite servizio postale. Nei casi in cui i proprietari siano a conoscenza dell'esito di inagibilità del sopralluogo FAST, ma non sia ancora stata notificata l'ordinanza di inagibilità, devono comunque considerare l'immobile inagibile ai fini dell'esenzione IMU.Tale esenzione perdurerà fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe.

Data:

01 Giugno 2017

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Descrizione

Premesso che:

-          con ordinanza sindacale n. 110 del 28 ottobre 2016 si disponeva l’istituzione della zona rossa in tutto il territorio comunale;

-          con ordinanza Sindacale n. 145 del 29 maggio 2017 si è provveduto alla riperimetrazione della zona rossa del territorio comunale.

Si precisa che, ai fini dell’esenzione IMU e TASI, la riperimetrazione della zona rossa consente esclusivamente l’accesso ad alcune aree del territorio comunale ma non disciplina la valutazione di agibilità dei singoli edifici per la quale si fa rinvio alle singole ordinanze di inagibilità, alle comunicazioni di agibilità, nonché a tutte le altre norme sovraordinate emanate in materia.

Si informano i contribuenti che l’Imposta Municipale propria (IMU) (di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214), e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) (di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), dovranno essere calcolate a decorrere dalla data di notifica della comunicazione di AGIBILITÀ sulla base dell’esito dei sopralluoghi FAST/AEDES effettuati dai tecnici incaricati della Regione Marche.

Ove non sia ancora pervenuta la comunicazione di AGIBILITÀ l'immobile deve considerarsi esente dall'IMU fino alla data di notifica di detta comunicazione.

È importante chiarire che continueranno a beneficiare dell’esenzione dell’IMU e della TASI, prevista dall’articolo 48 comma 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, i proprietari di fabbricati:

-          ubicati nelle aree ricomprese nelle zone rosse (attualmente riparametrate con ordinanza Sindacale n. 145 del 29 maggio 2017) indipendentemente dall’esito del sopralluogo FAST/AEDES;

-          situati al di fuori delle zone rosse, oggetto di ordinanza di inagibilità debitamente notificata a mano o tramite servizio postale. Nei casi in cui i proprietari siano a conoscenza dell'esito di inagibilità del sopralluogo FAST, ma non sia ancora stata notificata l'ordinanza di inagibilità, devono comunque considerare l'immobile inagibile ai fini dell'esenzione IMU.

Tale esenzione perdurerà fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe.

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Ultimo aggiornamento: 14/06/2017, 12:07

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