piano riscaldamento 2022/2023 – decreto del ministro della transizione ecologica n. 383 del 6.10.2022

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Si informa la cittadinanza che il decreto MITE, n. 383 del 6.10.2022, ha stabilito speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023.Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione. La riduzione del periodo di accensione di cui al punto precedente, è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti: 1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo; 2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo; 3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; 4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile; 5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; 6) Zona F: nessuna limitazione.Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C e quindi:a) 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; b) 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.Si ricorda che il Comune di Ussita è totalmente ricompreso nella zona climatica "E"Si allega il decreto MITE n. 383 del 6.10.2022 per ogni approfondimento utile

Data:

26 Ottobre 2022

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Si informa la cittadinanza che il decreto MITE, n. 383 del 6.10.2022, ha stabilito speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023.

Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto
previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.
La riduzione del periodo di accensione di cui al punto precedente, è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.

Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo
3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C e quindi:

a) 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Si ricorda che il Comune di Ussita è totalmente ricompreso nella zona climatica "E"

Si allega il decreto MITE n. 383 del 6.10.2022 per ogni approfondimento utile

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Ultimo aggiornamento: 26/10/2022, 11:27

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