Descrizione
Si riporta di seguito l’ART. 48 comma 16. del testo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 244 del 18 ottobre 2016), coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.”. (GU n.294 del 17-12-2016)
16. I redditi dei fabbricati, ubicati (( nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 )), purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2017. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato
all’autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all’esenzione di cui al secondo periodo.